E' in via di definizione il Regolamento Prima attuazione CTP. Nel resto del post potete trovare la bozza del testo definitivo, mentre cliccando qui potete scaricarvi i relativi emendamenti.
Vi invito a pubblicare i vostri pareri o a contattarmi direttamente entro domenica sera (lunedì c'è la discussione e la successiva votazione in 4° ccp): sono convinto che la partecipazione attiva dei cittadini sia l'unico mezzo perchè questi regolamenti possano essere organici e efficienti.
Vi ringrazio sin da ora
Antonio
BOZZA DI REGOLAMENTO DI PRIMA ATTUAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di prima attuazione per il funzionamento dei Consigli territoriali di partecipazione che ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto comunale rappresentano le esigenze della popolazione di quel territorio nell’ambito dell’unità del Comune.
ARTICOLO 2 – DURATA
1. I componenti dei Consigli territoriali di partecipazione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.
ARTICOLO 3 – DECADENZA E SURROGA
1. I componenti il Consiglio territoriale di partecipazione decadono dal mandato allorchè sopravvenga una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità o per dimissioni volontarie che devono essere presentate al Presidente del Consiglio territoriale.
2. Il Presidente del Consiglio territoriale prende atto della decadenza o della cessazione del mandato per morte o per dimissioni volontarie e ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio comunale; quest’ultimo provvede con proprio atto alla surroga del consigliere decaduto o dimissionario attingendo dall’elenco dei consiglieri territoriali supplenti laddove esistente. Nel caso in cui tale elenco non fosse stato presentato oppure fosse esaurito, il Presidente del Consiglio comunale provvede ad iscrivere all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, la proposta di deliberazione di surroga su indicazione del capogruppo competente dando, dell’esito di questa, comunicazione al Presidente del Consiglio territoriale.
3. L’elenco dei consiglieri territoriali di partecipazione supplenti di cui è menzione nel precedente comma, può essere sostituito in ogni momento dal Capogruppo di riferimento. Quest’ultimo deve farne espressa richiesta scritta al Presidente del Consiglio il quale sottoporrà la relativa proposta di deliberazione all’approvazione del Consiglio comunale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La deliberazione consiliare una volta divenuta esecutiva viene trasmessa ai competenti Presidenti dei Consigli territoriali di partecipazione.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere territoriale vanno presentate al Presidente del Consiglio territoriale e sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
5. Dopo tre assenze consecutive non giustificate di un consigliere, il Presidente del Consiglio comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio territoriale interessato, può sottoporre a deliberazione consiliare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la decadenza di tale membro e la contestuale surroga nei modi anzi detti.
ARTICOLO 4 – CONVOCAZIONI
1. Il Presidente convoca il Consiglio almeno quattro volte l’anno e comunque ogni volta lo richieda il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale.
2. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso a cura degli Uffici comunali di partecipazione ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima dell’adunanza e deve recare l’indicazione degli argomenti da trattare. Gli avvisi saranno recapitati attraverso fax, posta elettronica o SMS. I consiglieri che siano sprovvisti di fax o posta elettronica o di telefono atto a ricevere gli SMS, devono eleggere domicilio presso la sede del Consiglio.
3. In caso di motivata e straordinaria urgenza la convocazione può essere promossa in ogni momento dal Presidente del Consiglio territoriale.
4. In caso di convocazione su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale, la riunione deve essere convocata entro sette giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Il Consiglio può essere convocato entro sette giorni su argomenti di particolare interesse su richieste di almeno cinque consiglieri.
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ARTICOLO 5 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati
3. Si intendono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; a tal fine si computano fra i presenti gli astenuti.
4. Qualora una proposta ottenga un numero pari di voti favorevoli e contrari, essa è da intendere né approvata né respinta e può essere ripresentata in una seduta successiva
5. La regolamentazione della durata degli interventi dei consiglieri e le modalità di discussione sono autonomamente stabilite dall’assemblea consiliare.
6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente del Consiglio nominato dal Presidente di volta in volta.
7. All’inizio di ogni seduta, il Presidente nomina tre scrutatori scelti tra i componenti del Consiglio.
8. Il verbale di ogni seduta è curato dal segretario e deve indicare l’ora di inizio e di chiusura della seduta e gli estremi delle decisioni prese. I verbali sono conservati presso la segreteria dei Consigli territoriali di partecipazione.
9. Le sedute consiliari sono coordinate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
10. Il Presidente può, ogniqualvolta lo ritenga necessario o opportuno, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, concedere a singoli cittadini il diritto di intervenire, con facoltà di parola e non di voto, al dibattito consiliare.
ARTICOLO 6 – ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE
1. Il Consiglio territoriale di partecipazione procede nella prima seduta all’elezione nel suo seno del Presidente e del Vice Presidente vicario che sono eletti tra i propri membri a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Il Presidente, il Vice presidente vicario ed i capigruppo consiliari costituiscono l’ufficio di presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza.
3. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
ARTICOLO 7 – DECADENZA DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI PARTECIPAZIONE
1. Il Consiglio territoriale di partecipazione decade:
a. Per dimissioni contestuali della maggioranza dei propri componenti presentate al Presidente del Consiglio;
b. Per revoca da parte del Consiglio comunale, nel caso di gravi violazioni delle leggi, dello statuto e dei regolamenti comunali o per impossibilità a funzionare.
2. La revoca è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ed è disposta previa richiesta del Presidente del Consiglio. Per impossibilità a funzionare si intende la mancata elezione del Presidente entro i trenta giorni dalla nomina del Consiglio territoriale da parte del Consiglio comunale; la mancata sostituzione del Presidente entro trenta giorni dalle dimissioni, dalla decadenza o dal verificarsi dell’impedimento permanente; l’inerzia nell’esercizio delle funzioni.
ARTICOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione da parte del Consiglio comunale
2. Il presente regolamento rimane in vigore fino al momento dell’approvazione del definitivo regolamento sul decentramento comunale.
ARTICOLO 9 – NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel vigente regolamento del Consiglio comunale per quanto compatibili.
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Vi ringrazio sin da ora
Antonio
BOZZA DI REGOLAMENTO DI PRIMA ATTUAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di prima attuazione per il funzionamento dei Consigli territoriali di partecipazione che ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto comunale rappresentano le esigenze della popolazione di quel territorio nell’ambito dell’unità del Comune.
ARTICOLO 2 – DURATA
1. I componenti dei Consigli territoriali di partecipazione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.
ARTICOLO 3 – DECADENZA E SURROGA
1. I componenti il Consiglio territoriale di partecipazione decadono dal mandato allorchè sopravvenga una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità o per dimissioni volontarie che devono essere presentate al Presidente del Consiglio territoriale.
2. Il Presidente del Consiglio territoriale prende atto della decadenza o della cessazione del mandato per morte o per dimissioni volontarie e ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio comunale; quest’ultimo provvede con proprio atto alla surroga del consigliere decaduto o dimissionario attingendo dall’elenco dei consiglieri territoriali supplenti laddove esistente. Nel caso in cui tale elenco non fosse stato presentato oppure fosse esaurito, il Presidente del Consiglio comunale provvede ad iscrivere all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, la proposta di deliberazione di surroga su indicazione del capogruppo competente dando, dell’esito di questa, comunicazione al Presidente del Consiglio territoriale.
3. L’elenco dei consiglieri territoriali di partecipazione supplenti di cui è menzione nel precedente comma, può essere sostituito in ogni momento dal Capogruppo di riferimento. Quest’ultimo deve farne espressa richiesta scritta al Presidente del Consiglio il quale sottoporrà la relativa proposta di deliberazione all’approvazione del Consiglio comunale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La deliberazione consiliare una volta divenuta esecutiva viene trasmessa ai competenti Presidenti dei Consigli territoriali di partecipazione.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere territoriale vanno presentate al Presidente del Consiglio territoriale e sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
5. Dopo tre assenze consecutive non giustificate di un consigliere, il Presidente del Consiglio comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio territoriale interessato, può sottoporre a deliberazione consiliare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la decadenza di tale membro e la contestuale surroga nei modi anzi detti.
ARTICOLO 4 – CONVOCAZIONI
1. Il Presidente convoca il Consiglio almeno quattro volte l’anno e comunque ogni volta lo richieda il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale.
2. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso a cura degli Uffici comunali di partecipazione ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima dell’adunanza e deve recare l’indicazione degli argomenti da trattare. Gli avvisi saranno recapitati attraverso fax, posta elettronica o SMS. I consiglieri che siano sprovvisti di fax o posta elettronica o di telefono atto a ricevere gli SMS, devono eleggere domicilio presso la sede del Consiglio.
3. In caso di motivata e straordinaria urgenza la convocazione può essere promossa in ogni momento dal Presidente del Consiglio territoriale.
4. In caso di convocazione su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale, la riunione deve essere convocata entro sette giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Il Consiglio può essere convocato entro sette giorni su argomenti di particolare interesse su richieste di almeno cinque consiglieri.
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ARTICOLO 5 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati
3. Si intendono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; a tal fine si computano fra i presenti gli astenuti.
4. Qualora una proposta ottenga un numero pari di voti favorevoli e contrari, essa è da intendere né approvata né respinta e può essere ripresentata in una seduta successiva
5. La regolamentazione della durata degli interventi dei consiglieri e le modalità di discussione sono autonomamente stabilite dall’assemblea consiliare.
6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente del Consiglio nominato dal Presidente di volta in volta.
7. All’inizio di ogni seduta, il Presidente nomina tre scrutatori scelti tra i componenti del Consiglio.
8. Il verbale di ogni seduta è curato dal segretario e deve indicare l’ora di inizio e di chiusura della seduta e gli estremi delle decisioni prese. I verbali sono conservati presso la segreteria dei Consigli territoriali di partecipazione.
9. Le sedute consiliari sono coordinate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
10. Il Presidente può, ogniqualvolta lo ritenga necessario o opportuno, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, concedere a singoli cittadini il diritto di intervenire, con facoltà di parola e non di voto, al dibattito consiliare.
ARTICOLO 6 – ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE
1. Il Consiglio territoriale di partecipazione procede nella prima seduta all’elezione nel suo seno del Presidente e del Vice Presidente vicario che sono eletti tra i propri membri a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Il Presidente, il Vice presidente vicario ed i capigruppo consiliari costituiscono l’ufficio di presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza.
3. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
ARTICOLO 7 – DECADENZA DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI PARTECIPAZIONE
1. Il Consiglio territoriale di partecipazione decade:
a. Per dimissioni contestuali della maggioranza dei propri componenti presentate al Presidente del Consiglio;
b. Per revoca da parte del Consiglio comunale, nel caso di gravi violazioni delle leggi, dello statuto e dei regolamenti comunali o per impossibilità a funzionare.
2. La revoca è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ed è disposta previa richiesta del Presidente del Consiglio. Per impossibilità a funzionare si intende la mancata elezione del Presidente entro i trenta giorni dalla nomina del Consiglio territoriale da parte del Consiglio comunale; la mancata sostituzione del Presidente entro trenta giorni dalle dimissioni, dalla decadenza o dal verificarsi dell’impedimento permanente; l’inerzia nell’esercizio delle funzioni.
ARTICOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione da parte del Consiglio comunale
2. Il presente regolamento rimane in vigore fino al momento dell’approvazione del definitivo regolamento sul decentramento comunale.
ARTICOLO 9 – NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel vigente regolamento del Consiglio comunale per quanto compatibili.
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